Art. 106
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 106

113 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso dei titoli stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-106