Art. 105
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 105

112 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni di qualsiasi specie, ne della mancata consegna degli effetti alle persone designate o agli ufficiali pubblici competenti ad elevarne il protesto. Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai mittenti le indennità previste dalla presente legge per le corrispondenze raccomandate o assicurate, secondo i casi.
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