Art. 100
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 100

107 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme su titoli ad essa affidati, con le norme stabilite dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-100