Art. 10
Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 10

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In vigore dal 1 lug 1936
Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.
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