§ I
Art. 5
5 / 22In vigore dal 11 gen 1936
In relazione alle disposizioni di cui all' lettera b) e all', comma primo del presente decreto:
a) s'intende soppresso il n. 16 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell';
b) s'intende soppresso il numero 16 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre il numera 9 della tabella medesima s'intende integrato con le aggiunte seguenti: «h) Facoltà d'ingegneria civile e industriale: posti di ruolo 16. Un posto di ruolo è riservato all'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche (, R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII, n. 1411); i) Facoltà d'ingegneria mineraria: posti di ruolo 3; l) Scuola d'ingegneria aeronautica: posti di ruolo n. 5».
S'intende inoltre modificata la tabelle G annessa al predetto testo unico in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-5