Art. 22
§ IV

Art. 22

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In vigore dal 11 gen 1936
Con decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE De Vecchi di Val Cismon - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV Atti del Governo, registro 367, foglio 129. - Mancini.
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