Art. 17
§ IV

Art. 17

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In vigore dal 11 gen 1936
Il Governatore di Roma, è obbligato a continuare a fornire alla Facoltà di magistero i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra alla Facoltà stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-17