Art. 11
§ III

Art. 11

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In vigore dal 11 gen 1936
Sono in pari tempo assegnati alla suddetta Università: a) i professori di ruolo dell'Istituto, i quali passano a carico dello Stato, dovendo applicarsi il secondo comma dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore per il professore titolare del posto di cui all', comma 3°, del presente decreto; b) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano i professori ordinari e straordinari fuori ruolo titolari di lingue moderne i quali passano anch'essi a carico dello Stato, dovendo però l'Università rimborsare allo Stato gli emolumenti di cui essi sono provvisti; c) nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno dell'Istituto medesimo; d) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati, esclusi quelli degli enti indicati all' del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; e) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.
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