Art. 72
Titolo VIII

Art. 72

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In vigore dal 1 lug 1936
Gli impiegati dell'Istituto nazionale fascista infortuni sono equiparati a quelli dell'Istituto nazionale fascista per previdenza sociale agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-72