Art. 7
Titolo II

Art. 7

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In vigore dal 1 lug 1936
La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sui salari, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente decreto, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.
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