Art. 65
Titolo VII

Art. 65

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In vigore dal 1 lug 1936
L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, costituito con legge 19 luglio 1929, n. 1416, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il suo patrimonio è trasferito alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, che subentrerà al soppresso Istituto nelle funzioni già da esso esplicate.
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