Titolo VI
Art. 60
61 / 77In vigore dal 24 gen 1953
Nel caso di controversia sul diritto all'indennità ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto da omologarsi dal tribunale, possono deferire la risoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, composto di tre esperti, che nella, seconda ipotesi debbono essere tra medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo dalle parti stesse fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.
Il presidente del tribunale liquida il compenso a ciascuna degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire venti e non superiore a lire centoventi per i due arbitri non inferiore a lire quaranta e non superiore a lire centottanta per il terzo arbitro e fissa in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'infortunato.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938"; - (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073"; - (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765"; - (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso da liquidarsi dal presidente del tribunale agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non puo' essere inferiore, per i primi due, a lire duecentocinquanta e non superiore a lire cinquecento, e per il terzo arbitro non inferiore a lire trecento e non superiore a lire ottocento".
- La L. 18 dicembre 1952, n. 2530 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, gia' modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure: per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000; per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-60