Art. 55
Titolo VI

Art. 55

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In vigore dal 26 dic 1937
L'appello è ammesso solo quando l'oggetto della controversia, tenuto conto, quando occorra, della capitalizzazione a termini dell', ecceda il valore di lire duemila. Per la proposizione dell'appello e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938"; - (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073"; - (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765"; - (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-55