Art. 30
Titolo IV

Art. 30

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In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso in cui una nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'art. 633 del codice di commercio e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all' possono ottenere la liquidazione della indennità assicurata per il caso di morte. Il termine di un anno fissato nell' per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi. Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'istituto assicuratore cesserà il pagamento della rendita già liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio saranno regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosse le rate di rendita e colui che si credeva perduto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-30