Art. 26
Titolo IV

Art. 26

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In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennità per la inabilità, temporanea, fermo restando il disposto dell'. Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa la operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-26