Titolo IV
Art. 25
25 / 77In vigore dal 1 lug 1936
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta su richiesta del titolare della rendita e dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-25