Art. 22
Titolo IV

Art. 22

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In vigore dal 1 lug 1936
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dello istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel titolo II.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-22