Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 25 giu 1987
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Agli effetti del presente decreto è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-2