Titolo II
Art. 17
17 / 77In vigore dal 10 giu 1962
Le somme dovute per i crediti di cui al precedente articolo sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto sarà stabilito con le norme di attuazione del presente decreto. Con le stesse norme di attuazione sarà provveduto a regolare l'accertamento dei crediti e la formazione dei ruoli di esazione.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato corporativo della circoscrizione dove si svolge il lavoro, ed in seconda istanza del Ministero delle corporazioni.
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro trenta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato corporativo.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo: tuttavia l'Ispettorato corporativo e il Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso possono sospendere l'esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.
L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa e siano state corrisposte le somme inscritte a ruolo salvo che vi sia stata esecuzione e questa sia rimasta infruttuosa. L'autorità giudiziaria disponendo il rimborso di quanto sia stato corrisposto dal datore di lavoro o di parte di tale importo condannerà l'istituto assicuratore agli interessi nella misura del saggio legale in materia civile a decorrere dalla domanda giudiziale.
Riguardo l'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei comma quinto e settimo dell'.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 7 giugno 1962 n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 09/06/1962, n. 145) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui e' stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-17