Titolo II
Art. 14
14 / 77In vigore dal 1 lug 1936
I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza preveduta nell'articolo precedente, incorrono nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dai comma medesimi, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle indennità liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ai quali le inadempienze si riferiscono. Ai fini delle disposizioni del presente comma si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alla tabella di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-14