Art. 13
Titolo II

Art. 13

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In vigore dal 1 lug 1936
I datori di lavoro che non adempiono l'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi degli articoli precedenti, sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecento quando le persone da essi dipendenti, comprese nello obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire duemila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire diecimila quando i dipendenti sono più di cento. Indipendentemente dal procedimento penale i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di presentazione della denuncia. I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle mercedi o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premiò o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sulla ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare. I datori di lavoro che omettono le denuncie di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma del secondo comma dell', e alle prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle mercedi loro corrisposte o dovute, in modo da determinare la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-13