Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 19 mag 1935
Al personale del ruolo ispettivo tecnico industriale od agricolo (gruppo A) ed a quello dei capi tecnici (gruppo B) sommo applicabili tutte le disposizioni, le preferenze, i benefici relativi agli impiegati civili dello Stato per quanto non viene previsto dal presente decreto. Il limite massimo di età per l'ammissione ai citati gruppi tecnici è quello normale fissato per i gruppi A (amministrativo) e B (ragioneria) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, e cioè di anni 35.
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