Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 mag 1935
Le funzioni ispettive per gli Istituti di prevenzione e di pena saranno conferite con provvedimento ministeriale ai direttori superiori nel numero che sarà ritenuto necessario a seconda delle esigenze del servizio e costituiranno semplice incarico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-2