Art. 19
19 / 21In vigore dal 19 mag 1935
Nella prima applicazione del ruolo organico dei capi tecnici industriali ed agricoli, gruppo B, è ammessa la facoltà del reclutamento per i posti di grado 11° prescindendo dal limite massimo di età, mediante concorso per esami, come all' del presente decreto, fra i dirigenti tecnici ed agronomi del personale aggregato penitenziario che siano provvisti del titolo di studio di cui all' e si trovino in servizio almeno dal 31 dicembre 1928.
Gli appartenenti al personale aggregato penitenziario vincitori del concorso verranno collocati nel grado iniziale, conservando quale assegno riassorbibile, l'eccendenza del trattamento economico di cui attualmente sono provvisti rispetto a quello del grado iniziale del nuovo ruolo; tale trattamento, ivi compreso l'assegno differenziale riassorbibile, non potrà eccedere quello massimo inerente al grado conseguito.
I posti di grado 9° ed 8° saranno invece conferiti mediante concorso per titoli al personale statale di ruolo di gruppo A e B, fornito del titolo di studio, qualunque sia l'età purchè vi sia il consenso dell'Amministrazione alla quale appartenga, e che abbia prestato ottimo servizio.
I funzionari di ruolo dovranno rivestire nei ruoli di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.
Quelli prescelti verranno collocati nei ruoli dei capi tecnici nello stesso grado e con l'anzianità raggiunta nei ruoli di provenienza.
Costituirà ai fini del concorso per titoli ragione di preferenza l'avere appartenuto all'Amministrazione della giustizia.
La Commissione esaminatrice sia del concorso per esami che di quello per titoli sarà la stessa di cui all' del presente decreto per il gruppo B tecnico industriale ed agricolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-19