Art. 17
17 / 21In vigore dal 19 mag 1935
È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia di affidare la reggenza: di direzioni di Istituti per minorenni a censori, vice censori (vecchio ruolo) o ad istitutori dei Regi riformatori con almeno dieci anni di anzianità di servizio, a condizione però che nello stesso Istituto non vi sia personale di grappo superiore o se dello stesso gruppo di grado superiore a quello del funzionario incaricato della reggenza della direzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-17