Art. 85
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieCapo II

Art. 85

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In vigore dal 20 apr 1935
Ai concorsi, preveduti negli indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere rispettivamente ammessi, a norma delle disposizioni contenute negli articoli 360, 361 e 363 del testo unico delle leggi sanitarie: a) per i posti di ufficiale sanitario, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purchè siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie; b) per i posti di sanitario condotto, coloro che dimostrino di aver già prestato servizio di condotta, con nomina conseguita a seguito di pubblico concorso, precedentemente alla data predetta; c) per i posti presso laboratori provinciali, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori d'igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purchè assunti precedentemente alla data indicata nella lettera a). Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno: Mussolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-85