Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Capo II
Art. 84
62 / 84In vigore dal 20 apr 1935
Al primo concorso, che sarà bandito in ciascuna provincia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento a posti di ufficiale sanitario o di sanitario condotto, si applicano le disposizioni contenute nell' del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, estese agli impiegati degli enti locali con il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641.
La stessa disposizione vale anche per i concorsi preveduti nell'° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e negli , primo comma, del presente regolamento, a meno che essa non abbia già avuto precedente applicazione.
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