Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo V›Capo I
Art. 82
84 / 84In vigore dal 20 apr 1935
Le facoltà conferite al prefetto dal presente regolamento sono esercitate, per quanto riguarda il Governatorato di Roma, dal Governatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-82