Art. 78
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieSez. II

Art. 78

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In vigore dal 20 apr 1935
Quando il concorso indicato nell'articolo precedente abbia dato esito negativo, ovvero quando esso non abbia potuto effettuarsi per mancanza di personale aspirante, i posti di coadiutore e di direttore sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame. Sono ammessi al concorso: 1° per posti di direttore: a) i direttori e i coadiutori di reparto presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi del Regno; b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell' del testo unico delle leggi sanitarie quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio; 2° per i posti di coadiutore: a) i direttori, i coadiutori e gli assistenti di reparto presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi del Regno; b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell' sopracitato, quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio. I programmi di esame sono conformi a quelli indicati nell'. Si applicano a tali concorsi le disposizioni prevedute nella precedente sezione peri concorsi indicati nell'. Essi possono essere indetti in ogni tempo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-78