Art. 75
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IVCapo I

Art. 75

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In vigore dal 20 apr 1935
Il prefetto, approva la graduatoria del concorso e, provveduto alla sua pubblicazione, la comunica al preside della Provincia per la nomina del candidato o dei candidati vincitori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-75