Art. 70
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IVCapo I

Art. 70

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In vigore dal 20 apr 1935
I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'. Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso: a) gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle facoltà di medicina chirurgia, ovvero quelli delle cattedre di chimica, nelle sue varie branche, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore; b) coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene o profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
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