Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo IV›Capo I
Art. 70
74 / 84In vigore dal 20 apr 1935
I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'.
Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:
a) gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle facoltà di medicina chirurgia, ovvero quelli delle cattedre di chimica, nelle sue varie branche, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore;
b) coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene o profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-70