Art. 69
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IVCapo I

Art. 69

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In vigore dal 14 ott 1955
Gli aspiranti ai posti messi a concorso debbono far pervenire al prefetto, entro il termine stabilito nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l) ed m) dell' nonché del titolo di studio prescritto nel secondo comma dell' del testo unico delle leggi sanitarie. Si applicano ai concorsi predetti le disposizioni contenute nei precedenti ....

Note all'articolo

  • Il D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1098, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa a carico dei candidati che partecipano ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi di Comuni e Provincie, di cui agli articoli 4 lettera M, 37 e 69 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' elevata di dieci volte". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 1947.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-69