Art. 64
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo III

Art. 64

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In vigore dal 20 mar 1964
Se i concorsi preveduti nei precedenti , primo e secondo comma, diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze. I programmi particolareggiati dell'esame, deliberati dal podestà, sono approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno. Si applicano al concorso pubblico le disposizioni contenute nel presente regolamento; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal podestà in base alla graduatoria formata dalla commissione e approvata dal prefetto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "E' soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66; ultimo comma degli articoli 73 e 74; penultimo comma dell'art. 76; primo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-64