Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo II›Capo I
Art. 57
52 / 84In vigore dal 20 apr 1935
I Comuni o i consorzi che abbiano più condotte mediche, veterinarie od ostetriche, determineranno, nel regolamento comunale, preveduto nell' del testo unico delle leggi sanitarie, le norme per il trasferimento del personale da una condotta a un'altra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-57