Art. 55
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IICapo I

Art. 55

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In vigore dal 20 apr 1935
La graduatoria del concorso è approvata dal prefetto, il quale provvede, con separato decreto, alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso. La dichiarazione è fatta, secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che i concorrenti avranno indicato per prima nell'ordine delle loro preferenze. Se per tale sede è già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, la dichiarazione è fatta per la sede indicata successivamente e così di seguito. Se manchi una successiva indicazione, il candidato non ha diritto alla dichiarazione di vincitore. Il provvedimento del prefetto, con cui si fa luogo alla dichiarazione dei vincitori del concorso, è definitivo ed è pubblicato, nei modi e termini stabiliti nel precedente per la graduatoria, unitamente alla graduatoria medesima.
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