Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 5
5 / 84In vigore dal 20 ago 1954
Il limite di età di anni 32 per la ammissione ai concorsi è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è stabilito in anni 39 per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.
Per coloro che risultino iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 tutti i limiti suddetti sono elevati di quattro anni.
Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età:
a) i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica;
b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiali sanitari, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali d'igiene e profilassi;
c) gli ufficiali sanitari in pianta stabile che, per effetto dell'unione in consorzio di più Comuni per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi, vengano a rimanere privati del posto, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.
Note all'articolo
- La L. 24 luglio 1954, n. 569, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Indipendentemente dal limite massimo d'eta' ed in deroga al disposto dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1 marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneita', ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-5