Art. 43
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IICapo I

Art. 43

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In vigore dal 20 mar 1964
L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze. Il provvedimento è definitivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-43