Art. 32
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieCapo II

Art. 32

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In vigore dal 20 mar 1964
Nei concorsi per soli titoli, la Commissione giudicatrice è presieduta da un consigliere di Stato, ed è composta: a) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) di un funzionario della carriera direttiva della, Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; d) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso: e) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, designato dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-32