Art. 29
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 29

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In vigore dal 20 apr 1935
Gli incarichi temporanei a posti di ufficiale sanitario preveduti nel regolamento provinciale saranno preferibilmente conferiti dal prefetto ai sanitari risultati idonei in precedenti concorsi e che non abbiano ottenuto la nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-29