Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 26
25 / 84In vigore dal 20 apr 1935
In caso di mancata accettazione del posto da parte del prescelto o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, che si verifichi entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, è nominato il concorrente dichiarato idoneo che lo segue immediatamente nella graduatoria stessa e che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza.
Se quest'ultimo avesse già conseguito la nomina per altra sede, sarà interpellato e invitato a dichiarare, entro il termine perentorio di quindici giorni, se accetta la sede resasi vacante.
Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e il posto verrà assegnato al candidato che lo segue in graduatoria.
Nel caso preveduto nel secondo comma si procede al conferimento del nuovo posto vacante, anche se, nelle more, sia trascorso il termine di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-26