Art. 24
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 24

23 / 84
In vigore dal 20 apr 1935
I candidati risultati idonei sono nominati con decreto del prefetto secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che avranno indicata per prima nell'ordine delle loro preferenze. Se tale sede è già assegnata ad altro candidato che precede in graduatoria, la nomina è conferita per la sede indicata successivamente e così di seguito. Se manca una successiva indicazione il candidato non ha diritto alla nomina. Il provvedimento del prefetto è pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'articolo precedente per la graduatoria del concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-24