Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 23
22 / 84In vigore dal 20 mar 1964
Il medico provinciale approva, la graduatoria dei candidati idonei e ne dispone la inserzione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.
Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento del medico provinciale decorre, nei confronti delle persone non direttamente contemplate nel provvedimento, dalla data di pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-23