Art. 2
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 2

2 / 84
In vigore dal 20 apr 1935
Il bando di concorso deve contenere l'elenco dei posti vacanti e, inoltre, l'indicazione: a) dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti assegnati a ciascun posto, deliberati a norma di legge; b) delle prove di esame e del programma particolareggiato; c) degli eventuali obblighi inerenti ai singoli posti, stabiliti nel regolamento provinciale; d) dell'estensione e popolazione di ciascun comune o consorzio per cui è indetto il concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-2