Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 2
2 / 84In vigore dal 20 apr 1935
Il bando di concorso deve contenere l'elenco dei posti vacanti e, inoltre, l'indicazione:
a) dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti assegnati a ciascun posto, deliberati a norma di legge;
b) delle prove di esame e del programma particolareggiato;
c) degli eventuali obblighi inerenti ai singoli posti, stabiliti nel regolamento provinciale;
d) dell'estensione e popolazione di ciascun comune o consorzio per cui è indetto il concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-2