Art. 16
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 16

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In vigore dal 20 apr 1935
Nei giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove pratiche la commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali occorrenti. È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di portare seco apparecchi o materiali propri a meno che la commissione non li abbia espressamente autorizzati. Alle prove pratiche, oltre al segretario, debbono essere contemporaneamente presenti almeno due membri della commissione, specialmente delegati di riferire sulla capacità e abilità di ciascun concorrente alla commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.
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