Art. 14
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 14

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In vigore dal 20 apr 1935
Ogni commissario dispone di dieci punti per il giudizio dei titoli, di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e scritte, di dieci punti per la prova orale. La votazione per ogni singola prova è costituita dalla somma dei punti attribuiti al candidato da ciascun commissario. Non è ammesso alle prove scritte il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi dei punti nelle prove pratiche. Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia ottenuto una media pari a sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi dei punti in ciascuna di esse. Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nella prova orale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-14