Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 11
11 / 84In vigore dal 20 apr 1935
Le spese del concorso sono liquidate dal prefetto e, dedotto l'ammontare del fondo costituito a sensi della lettera m) del precedente , sono poste a carico dei comuni o dei consorzi interessati e ripartite per metà in parti uguali e per metà in rapporto al numero dei concorrenti a ciascun posto.
Il prefetto può chiedere ai comuni o ai consorzi interessati una anticipazione di fondi per le spese del concorso.
Quando la commissione è incaricata di giudicare concorsi di più provincie, la liquidazione delle spese e il reparto per provincia sono fatti dal Ministero, in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso in ciascuna provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-11