Art. 64
Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo VIII

Art. 64

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In vigore dal 8 mag 1935
Ricevuti dalla cassa militare i documenti di cui all', e riuniti tutti gli avvisi mod. 9 con le corrispondenti dichiarazioni di ricevuta mod. 9 bis pervenute dagli enti mobilitati, giusta l', la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato trasmettono il tutto al Ministero della guerra (Ragioneria centrale).
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