Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mag 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924 n. 827; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928 numero 263; Vista la legge 8 giugno 1925 n. 969 sull'organizzazione della nazione per la guerra; Visto il R. decreto 22 luglio 1932 che approva le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in guerra; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'annesso regolamento pel servizio di cassa in guerra, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rd-1