Art. 7 · (Art. 7 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 4 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - Art. 6 legge 13 aprile 1933, n. 298).
Testo unico

Art. 7

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(Art. 7 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 4 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - Art. 6 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 15 gen 1976
L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi: 1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio; 2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841; 3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pietà di prima categoria riservata, in base all' del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale; 4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 6° con le contribuzioni dei soci; 7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti. I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 1975, n. 698, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' soppresso".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-7