Art. 6 · (Art. 6 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 legge 13 aprile 1933, n. 298).
Testo unico

Art. 6

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(Art. 6 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera nazionale ha la facoltà: a) di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternità, opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, là dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione; b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti; c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore. È prescritto il parere dell'Opera nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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